Art. 1200 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 7 anni; 
    b) tenente colonnello: 
      1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 
      2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 
      3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende  i
tenenti colonnelli con anzianita' di grado  pari  o  superiore  a  15
anni; 
    c) colonnello: 6 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 2 anni; 
    b) tenente: 6 anni; 
    c) capitano: 10 anni; 
    d) maggiore: 4 anni.