(CODICE CIVILE-art. 1977)
                             Art. 1977. 
 
                             (Nozione). 
 
  La cessione dei beni ai creditori e'  il  contratto  col  quale  il
debitore incarica i suoi creditori o  alcuni  di  essi  di  liquidare
tutte o alcune sue attivita' e di ripartirne tra loro il ricavato  in
soddisfacimento dei loro crediti.