(CODICE CIVILE-art. 1978)
                             Art. 1978. 
 
                              (Forma). 
 
  La cessione dei beni si deve  fare  per  iscritto,  sotto  pena  di
nullita'. 
 
  Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione
degli articoli 1264 e 1265.