(CODICE CIVILE-art. 1980)
                             Art. 1980. 
 
                      (Effetti della cessione). 
 
  Il debitore non puo' disporre dei beni ceduti. 
 
  I creditori anteriori alla cessione che non  vi  hanno  partecipato
possono agire esecutivamente anche su tali beni. 
 
  I creditori cessionari, se la cessione ha avuto  per  oggetto  solo
alcune attivita' del debitore, non possono agire esecutivamente sulle
altre attivita' prima di aver liquidato quelle cedute.