(CODICE CIVILE-art. 1983)
                             Art. 1983. 
 
                      (Controllo del debitore). 
 
  Il debitore ha diritto di controllare la gestione e  di  averne  il
rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno  se
la gestione dura piu' di un anno. 
 
  Se e' stato nominato un liquidatore, questi deve rendere  il  conto
anche al debitore.