(CODICE CIVILE-art. 1984)
                             Art. 1984. 
 
                     (Liberazione del debitore). 
 
  Se non vi e' patto contrario,  il  debitore  e'  liberato  verso  i
creditori solo  dal  giorno  in  cui  essi  ricevono  la  parte  loro
spettante sul ricavato della liquidazione, e  nei  limiti  di  quanto
hanno ricevuto.