(CODICE CIVILE-art. 1985)
                             Art. 1985. 
 
                      (Recesso del contratto). 
 
  Il debitore puo' recedere dal contratto offrendo il  pagamento  del
capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o  che
hanno aderito alla cessione. Il recesso ha  effetto  dal  giorno  del
pagamento. 
 
  Il debitore e' tenuto al rimborso delle spese di gestione.