Art. 1986. (Annullamento e risoluzione del contratto). La cessione puo' essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passivita' o ha simulato passivita' inesistenti. La cessione puo' essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.