(CODICE CIVILE-art. 1986)
                             Art. 1986. 
 
             (Annullamento e risoluzione del contratto). 
 
  La cessione puo' essere annullata se il debitore, avendo dichiarato
di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole  di  essi,
ovvero  se  ha  occultato  passivita'  o   ha   simulato   passivita'
inesistenti. 
 
  La cessione puo'  essere  risoluta  per  inadempimento  secondo  le
regole generali.