Art. 189
Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse
entro il termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le
entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che
costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.
3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le
somme derivanti da mutui per i quali e' intervenuta la concessione
definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti
di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui
concessi da altri Istituti di credito.
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate
entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti
rispetto alle previsioni ed tale titolo, concorrono a determinare i
risultati finali della gestione.