Art. 76 
   (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici) 
 
   1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, anche nell'ambito di un'attivita'  di  rilevante  interesse
pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali  idonei
a rivelare lo stato di salute: 
   a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione
del  Garante,  se  il  trattamento   riguarda   dati   e   operazioni
indispensabili per perseguire una finalita' di tutela della salute  o
dell'incolumita' fisica dell'interessato; 
   b)   anche   senza   il   consenso   dell'interessato   e   previa
autorizzazione del Garante, se la finalita' di cui  alla  lettera  a)
riguarda un terzo o la collettivita'. 
 
   2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso puo' essere prestato con
le modalita' semplificate di cui al capo II. 
   3. Nei casi di cui al comma  1  l'autorizzazione  del  Garante  e'
rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanita'.