Art. 52. 
 
                               Nozione 
 
  1.  La  societa'  di  mutua  assicurazione  costituita   ai   sensi
dell'articolo 2546 del  codice  civile  puo'  esercitare  l'attivita'
assicurativa nei rami vita  o  nei  rami  danni  e  limitatamente  al
territorio  della  Repubblica,  senza  che  trovi   applicazione   la
disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II  del  titolo
II, quando ricorrono  le  condizioni  rispettivamente  stabilite  nei
commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono  essere  rappresentate
da azioni. 
  2. La societa' di mutua assicurazione, ai fini  dell'esercizio  dei
rami vita, deve prevedere nello statuto la  possibilita'  di  esigere
contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni,  e  riscuotere
contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila. 
  3. La societa' di mutua assicurazione, ai fini  dell'esercizio  dei
rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilita'  di  esigere
contributi supplementari e riscuotere contributi annui non  superiori
ad un milione di euro, provenienti per almeno la meta' dai soci. 
  4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati  durante  tre
esercizi consecutivi, a  decorrere  dal  quarto  esercizio  la  mutua
assicuratrice non e' piu' soggetta  alle  disposizioni  del  presente
titolo ed e' tenuta a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo
13 entro trenta giorni dall'approvazione  del  bilancio  relativo  al
terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati. 
 
          Nota all'art. 52: 
              - Per l'art.  2546  del  codice  civile  vedi  la  nota
          all'art. 14.