Art. 53. Attivita' esercitabili 1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, puo' esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1. 2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non puo' esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3. 3. Le societa' di mutua assicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l'articolo 12.