Art. 53. 
 
                       Attivita' esercitabili 
 
  1. L'impresa di cui  all'articolo  52,  comma  2,  puo'  esercitare
esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1. 
  2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non puo' esercitare i
rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3. 
  3. Le societa' di mutua assicurazione  limitano  l'oggetto  sociale
all'esercizio dei soli rami vita  o  dei  soli  rami  danni  ed  alle
operazioni connesse o strumentali. Si applica l'articolo 12.