Art. 55. 
 
                           Autorizzazione 
 
  1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto  speciale,  l'organo
regionale a cio' preposto, fermo quanto  disposto  all'articolo  347,
comma 3, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52. 
  2. Le societa'  autorizzate  sono  iscritte  in  apposita  sezione,
rubricata altre  mutue  assicuratrici,  dell'albo  delle  imprese  di
assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4. 
  3. L'ISVAP, con regolamento, determina, salve le  competenze  delle
regioni  a  statuto  speciale,  il  procedimento  per  il   rilascio,
l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo
14, comma 3.