Art. 56. 
 
                       Altre norme applicabili 
 
  1. L'ISVAP determina, con regolamento, l'adeguatezza patrimoniale e
organizzativa dell'impresa,  gli  obblighi  di  tenuta  dei  registri
contabili nonche' quelli di comunicazione all'autorita' di vigilanza,
tenuto conto  delle  dimensioni  e  delle  limitazioni  all'attivita'
esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52. 
  2. Nell'esercizio dell'attivita'  le  mutue  assicuratrici  di  cui
all'articolo 52 sono soggette alle  disposizioni  di  cui  ai  titoli
VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili. 
  3. Alla mutua assicuratrice  di  cui  al  presente  titolo  non  si
applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma,  2519,
secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo  periodo,
2545-quater,    2545-quinquies,    2545-octies,    secondo     comma,
2545-undecies, terzo  comma,  2545-terdecies,  2545-quinquies-decies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies  del  codice
civile. 
 
          Nota all'art. 56: 
              - Il  testo  degli  articoli  2346  sesto  comma;  2349
          secondo comma; 2519 secondo comma, 2526, 2541,  2543,  2544
          secondo comma, primo periodo; 2545-quater,  2545-quinquies,
          2545-octies, secondo  comma;  2545-undecies,  terzo  comma;
          2545-terdecies,  2545-quinquiesdecies,   2545-sexiesdecies,
          2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies  del  codice  civile,
          sono i seguenti: 
              «Art. 2346 (Emissione delle azioni). - (Omissis). 
              Resta salva la possibilita' che la societa', a  seguito
          dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera  o
          servizi, emetta strumenti  finanziari  forniti  di  diritti
          patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso  il
          voto nell'assemblea generale degli azionisti. In  tal  caso
          lo statuto ne  disciplina  le  modalita'  e  condizioni  di
          emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in  caso
          di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la  legge
          di circolazione.». 
              «Art. 2349 (Azioni e strumenti finanziari a favore  dei
          prestatori di lavoro). - Omissis. 
              L'assemblea  straordinaria  puo'  altresi'   deliberare
          l'assegnazione ai prestatori  di  lavoro  dipendenti  della
          societa' o di societa' controllate di strumenti finanziari,
          diversi dalle azioni, forniti  di  diritti  patrimoniali  o
          anche  di   diritti   amministrativi,   escluso   il   voto
          nell'assemblea  generale  degli  azionisti.  In  tal   caso
          possono essere previste  norme  particolari  riguardo  alle
          condizioni  di  esercizio  dei  diritti  attribuiti,   alla
          possibilita' di trasferimento ed alle  eventuali  cause  di
          decadenza o riscatto.». 
              «Art. 2519 (Norme applicabili). - Omissis. 
              L'atto   costitutivo   puo'   prevedere   che   trovino
          applicazione,  in  quanto  compatibili,  le   norme   sulla
          societa' a responsabilita' limitata nelle  cooperative  con
          un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero  con
          un attivo dello stato  patrimoniale  non  superiore  ad  un
          milione di euro.». 
              «Art. 2526 (Soci finanziatori  e  altri  di  titoli  di
          debito). - L'atto costitutivo puo' prevedere l'emissione di
          strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le
          societa' per azioni. 
              L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali  o
          anche  amministrativi  attribuiti   ai   possessori   degli
          strumenti finanziari  e  le  eventuali  condizioni  cui  e'
          sottoposto il  loro  trasferimento.  I  privilegi  previsti
          nella ripartizione degli utili e nel rimborso del  capitale
          non  si  estendono  alle  riserve  indivisibili   a   norma
          dell'art. 2545-ter. Ai possessori di  strumenti  finanziari
          non puo', in ogni caso, essere attribuito piu' di un  terzo
          dei voti spettanti all'insieme  dei  soci  presenti  ovvero
          rappresentati in ciascuna assemblea generale. 
              Il  recesso  dei  possessori  di  strumenti  finanziari
          forniti del diritto di voto e' disciplinato dagli  articoli
          2437 e seguenti. 
              La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa'
          a responsabilita' limitata puo' offrire  in  sottoscrizione
          strumenti  privi  di  diritti  di  amministrazione  solo  a
          investitori qualificati.». 
              Art. 2541  (Assemblee  speciali  dei  possessori  degli
          strumenti). - Se sono  stati  emessi  strumenti  finanziari
          privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di  ciascuna
          categoria delibera: 
                1)     sull'approvazione     delle      deliberazioni
          dell'assemblea della societa' cooperativa che  pregiudicano
          i diritti della categoria; 
                2) sull'esercizio dei diritti ad  essa  eventualmente
          attribuiti ai sensi dell'art. 2526; 
                3) sulla nomina e  sulla  revoca  dei  rappresentanti
          comuni   di   ciascuna   categoria   e    sull'azione    di
          responsabilita' nei loro confronti; 
                4) sulla costituzione  di  un  fondo  per  le  spese,
          necessario alla tutela dei comuni interessi dei  possessori
          degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo; 
                5) sulle controversie con la societa'  cooperativa  e
          sulle relative transazioni e rinunce; 
                6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna
          categoria di strumenti finanziari. 
              L'assemblea speciale e' convocata dagli  amministratori
          della societa' cooperativa  o  dal  rappresentante  comune,
          quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei
          possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta. 
              Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione
          delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare
          gli  interessi  comuni  dei  possessori   degli   strumenti
          finanziari nei rapporti con la societa' cooperativa. 
              Il rappresentante comune  ha  diritto  di  esaminare  i
          libri di cui all'art. 2421, numeri 1) e 3)  e  di  ottenere
          estratti; ha altresi' il diritto di assistere all'assemblea
          della   societa'   cooperativa   e   di    impugnarne    le
          deliberazioni.». 
              «Art. 2543 (Organo  di  controllo).  -  La  nomina  del
          collegio sindacale e' obbligatoria nei  casi  previsti  dal
          secondo e terzo comma dell'art.  2477,  nonche'  quando  la
          societa' emette strumenti finanziari non partecipativi. 
              L'atto costitutivo puo' attribuire il diritto  di  voto
          nell'elezione dell'organo  di  controllo  proporzionalmente
          alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione  della
          partecipazione allo scambio mutualistico. 
              I  possessori  degli  strumenti  finanziari  dotati  di
          diritti di amministrazione possono eleggere, se lo  statuto
          lo prevede, nel complesso sino ad un terzo  dei  componenti
          dell'organo di controllo.». 
              «Art. 2544 (Sistemi di amministrazione). - (Omissis). 
              Se  la  cooperativa   ha   adottato   il   sistema   di
          amministrazione di cui all'art. 2409-octies,  i  possessori
          di strumenti finanziari non possono  eleggere  piu'  di  un
          terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza  e  piu'
          di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. 
              (Omissis).». 
              «Art.  2545-quater  (Riserve   legali,   statutarie   e
          volontarie). -  Qualunque  sia  l'ammontare  del  fondo  di
          riserva legale, deve essere a questo  destinato  almeno  il
          trenta per cento degli utili netti annuali. 
              Una  quota  degli  utili  netti  annuali  deve   essere
          corrisposta ai fondi mutualistici per la  promozione  e  lo
          sviluppo  della  cooperazione,  nella  misura  e   con   le
          modalita' previste dalla legge. 
              L'assemblea determina, nel rispetto di quanto  previsto
          dall'art. 2545-quinquies, la destinazione degli  utili  non
          assegnati ai sensi del primo e secondo comma.». 
              «Art. 2545-quinquies (Diritto agli utili e alle riserve
          dei soci  cooperatori).  -  L'atto  costitutivo  indica  le
          modalita' e la  percentuale  massima  di  ripartizione  dei
          dividendi tra i soci cooperatori. 
              Possono  essere   distribuiti   dividendi,   acquistate
          proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le  riserve
          divisibili se il rapporto tra  il  patrimonio  netto  e  il
          complessivo indebitamento della societa' e' superiore ad un
          quarto. La condizione non  si  applica  nei  confronti  dei
          possessori di strumenti finanziari. 
              L'atto  costitutivo  puo'  autorizzare  l'assemblea  ad
          assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso: 
                a) l'emissione  degli  strumenti  finanziari  di  cui
          all'art. 2526; 
                b)  mediante  aumento   proporzionale   delle   quote
          sottoscritte e versate, o  mediante  l'emissione  di  nuove
          azioni, anche in deroga a quanto previsto  dall'art.  2525,
          nella misura massima complessiva del venti  per  cento  del
          valore originario. 
              Le riserve divisibili, spettanti al socio  in  caso  di
          scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se  lo
          statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di
          strumenti  finanziari  liberamente  trasferibili  e  devono
          esserlo ove il  rapporto  tra  il  patrimonio  netto  e  il
          complessivo indebitamento della societa' sia  inferiore  ad
          un quarto. 
              Le disposizioni  dei  commi  secondo  e  terzo  non  si
          applicano alle cooperative con azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati.». 
              «Art.   2545-octies   (Perdita   della   qualifica   di
          cooperativa a mutualita' prevalente). - (Omissis). 
              In questo caso, sentito il parere del revisore esterno,
          ove  presente,  gli  amministratori  devono   redigere   un
          apposito bilancio, da  notificarsi  entro  sessanta  giorni
          dalla approvazione al Ministero delle attivita' produttive,
          al fine di  determinare  il  valore  effettivo  dell'attivo
          patrimoniale da  imputare  alle  riserve  indivisibili.  Il
          bilancio  deve  essere  verificato  senza  rilievi  da  una
          societa' di revisione.». 
              «Art.  2545-undecies  (Devoluzione  del  patrimonio   e
          bilancio di trasformazione). - (Omissis). 
              L'assemblea non puo' procedere  alla  deliberazione  di
          cui ai precedenti commi  qualora  la  cooperativa  non  sia
          stata sottoposta a revisione  da  parte  dell'autorita'  di
          vigilanza   nell'anno   precedente   o,    comunque,    gli
          amministratori non ne abbiano  fatto  richiesta  da  almeno
          novanta giorni.». 
              «Art.  2545-terdecies  (Insolvenza).  -  In   caso   di
          insolvenza della  societa',  l'autorita'  governativa  alla
          quale  spetta  il  controllo  sulla  societa'  dispone   la
          liquidazione  coatta  amministrativa.  Le  cooperative  che
          svolgono  attivita'  commerciale  sono  soggette  anche  al
          fallimento. 
              La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione
          coatta amministrativa e il  provvedimento  di  liquidazione
          coatta  amministrativa   preclude   la   dichiarazione   di
          fallimento.». 
              «Art. 2545-quinquiesdecies. (Controllo giudiziario).  -
          I fatti previsti dall'art. 2409 possono  essere  denunciati
          al tribunale dai soci che siano  titolari  del  decimo  del
          capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo
          dei soci, e, nelle societa' cooperative che hanno  piu'  di
          tremila soci, da un ventesimo dei soci. 
              Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti
          anche all'autorita' di vigilanza. 
              Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio  gli
          amministratori,  i  sindaci  e  l'autorita'  di  vigilanza,
          dichiara improcedibile il ricorso se per i  medesimi  fatti
          sia stato gia'  nominato  un  ispettore  o  un  commissario
          dall'autorita' di vigilanza. 
              L'autorita' di vigilanza  dispone  la  sospensione  del
          procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per  i
          medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore
          giudiziario.». 
              «Art. 2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). -  In
          caso   di   irregolare   funzionamento    delle    societa'
          cooperative, l'autorita' di  vigilanza  puo'  revocare  gli
          amministratori e i sindaci, e affidare  la  gestione  della
          societa' ad un commissario,  determinando  i  poteri  e  la
          durata. Ove  l'importanza  della  societa'  cooperativa  lo
          richieda, l'autorita' di vigilanza puo'  nominare  un  vice
          commissario  che  collabora  con  il   commissario   e   lo
          sostituisce in caso di impedimento. 
              Al commissario possono essere conferiti per determinati
          atti  anche  i  poteri  dell'assemblea,  ma   le   relative
          deliberazioni  non   sono   valide   senza   l'approvazione
          dell'autorita' di vigilanza. 
              Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle
          procedure di ammissione dei nuovi soci, puo'  diffidare  la
          societa' cooperativa e, qualora non si adegui,  assumere  i
          provvedimenti di cui ai commi precedenti.». 
              «Art.  2545-septiesdecies.   (Scioglimento   per   atto
          dell'autorita).   -   L'autorita'   di    vigilanza,    con
          provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e  da
          iscriversi nel registro delle imprese, puo'  sciogliere  le
          societa'  cooperative  e  gli  enti  mutualistici  che  non
          perseguono lo scopo mutualistico o non sono  in  condizione
          di raggiungere gli scopi per cui sono  stati  costituiti  o
          che per  due  anni  consecutivi  non  hanno  depositato  il
          bilancio  di  esercizio  o  non  hanno  compiuto  atti   di
          gestione. 
              Se  vi  e'  luogo  a  liquidazione,   con   lo   stesso
          provvedimento  sono  nominati   uno   o   piu'   commissari
          liquidatori». 
              «Art. 2545-octiesdecies (Sostituzione dei liquidatori).
          - In caso di irregolarita' o  di  eccessivo  ritardo  nello
          svolgimento della liquidazione ordinaria  di  una  societa'
          cooperativa, l'autorita' di  vigilanza  puo'  sostituire  i
          liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorita'
          giudiziaria, puo' chiederne la sostituzione al tribunale. 
              Fatti salvi i casi  di  liquidazione  per  i  quali  e'
          intervenuta  la  nomina  di   un   liquidatore   da   parte
          dell'autorita'  giudiziaria,   l'autorita'   di   vigilanza
          dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,  per  la
          conseguente  cancellazione  dal  registro  delle   imprese,
          dell'elenco  delle  societa'  cooperative  e   degli   enti
          mutualistici  in  liquidazione  ordinaria  che  non   hanno
          depositato i bilanci  di  esercizio  relativi  agli  ultimi
          cinque anni. 
              Entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla
          pubblicazione i creditori e gli altri  interessati  possono
          presentare all'autorita' di vigilanza  formale  e  motivata
          domanda  intesa  a   consentire   la   prosecuzione   della
          liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a  seguito  di
          comunicazione da  parte  dell'autorita'  di  vigilanza,  il
          conservatore del registro  delle  imprese  territorialmente
          competente  provvede  alla  cancellazione  della   societa'
          cooperativa   o   dell'ente   mutualistico   dal   registro
          medesimo.».