Art. 194 
             Interventi per lo sviluppo infrastrutturale 
(art. 5, commi da 1 a 11 e 13 decreto-legge  n.  35/2005,  convertito
                         con l. n. 80/2005) 
 
  1. Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto  capitale
di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre  2002,  n.
289, come modificato dall'articolo  4,  comma  130,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando  anche  le  risorse  rese
disponibili per effetto delle modifiche dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia  prioritariamente  gli
interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21  dicembre  2001,  n.  443,  selezionati  secondo  i
principi adottati dalla delibera CIPE n.  21/2004  del  29  settembre
2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  275  del  23  novembre
2004. 
  2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree  sottoutilizzate
di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
finanziamento  di  interventi  che,  in  coerenza  con  le  priorita'
strategiche e i criteri di selezione  previsti  dalla  programmazione
comunitaria  per  le  aree  urbane,  consentano  di  riqualificare  e
migliorare la dotazione di  infrastrutture  materiali  e  immateriali
delle citta' e delle aree metropolitane in grado  di  accrescerne  le
potenzialita' competitive. 
  3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al  comma  2
e' effettuata, valorizzando  la  capacita'  propositiva  dei  comuni,
sulla base  dei  criteri  e  delle  intese  raggiunte  dai  Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni  e  dal
partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello  nazionale,
come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE  n.  20/2004  del  29
settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  265  dell'11
novembre 2004. 
  4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita' di  finanza
di progetto possono essere destinate  anche  le  risorse  costituenti
investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  possono
essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici  e  urgenti,
ai sensi dell'articolo 1 della legge 21  dicembre  2001,  n.  443,  e
delle disposizioni  del  presente  articolo,  le  opere  e  i  lavori
previsti nell'ambito delle concessioni autostradali  gia'  assentite,
anche  se  non  inclusi  nel  primo  programma  delle  infrastrutture
strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n.  121/2001  del  21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento  ordinario  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la  cui  realizzazione  o  il  cui
completamento sono  indispensabili  per  lo  sviluppo  economico  del
Paese. 
  6. Per le  opere  e  i  lavori  di  cui  al  comma  5,  i  soggetti
aggiudicatori procedono alla realizzazione  applicando  la  normativa
comunitaria in  materia  di  appalti  di  lavori  pubblici  e,  anche
soltanto per quanto concerne le procedure approvative e autorizzative
dei progetti qualora  dai  medesimi  soggetti  aggiudicatori,  previo
parere   dei   commissari   straordinari   ove   nominati,   ritenuto
eventualmente piu' opportuno, le disposizioni di cui  alla  legge  21
dicembre 2001, n. 443. 
  7. Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere alla nomina  di
un commissario straordinario al quale vengono conferiti i  poteri  di
cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.   67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,  e
successive modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica
professionalita',  competenza  ed  esperienza  maturata  nel  settore
specifico  della  realizzazione  di  opere   pubbliche,   provvedendo
contestualmente alla conferma  o  alla  sostituzione  dei  commissari
straordinari eventualmente gia' nominati. 
  8. I  commissari  straordinari  seguono  l'andamento  delle  opere,
svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo
163, comma 5. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai  sensi  del
presente  articolo   qualora   le   procedure   ordinarie   subiscano
rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere,  o
comunque   si   verifichino   circostanze   tali    da    determinare
rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere
o nella fase di esecuzione delle  stesse,  dandone  comunicazione  al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   e   al   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del
citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni. 
  10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni  e
dei permessi necessari alla  realizzazione  o  al  potenziamento  dei
terminali di riclassificazione in possesso di concessione  rilasciata
ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi  dell'articolo  8
della legge 24 novembre 2000, n.  340,  e  dichiarati  infrastrutture
strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta  giorni  dalla
richiesta. In  caso  di  inerzia  o  di  ingiustificato  ritardo,  il
Ministero delle attivita' produttive, nell'ambito dei propri  compiti
istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede  senza
necessita' di diffida alla nomina di un commissario ad acta  per  gli
adempimenti di competenza. 
  11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi  attribuiti  ai
sensi del presente articolo, i  commissari  straordinari  provvedono,
nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti
alla relativa realizzazione, anche in deroga alla  normativa  vigente
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa
comunitaria. 
  12. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi  spettanti  ai
commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente  spesa
si fa fronte utilizzando i fondi stanziati per le  opere  di  cui  al
comma 5. 
 
          Note all'art. 194: 
              - Il testo degli  articoli  60  e  61  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale   dello   Stato)   (legge
          finanziaria 2003), e' il seguente: 
              "Art.  60  (Finanziamento  degli  investimenti  per  lo
          sviluppo). - 1. Gli stanziamenti  del  fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate di cui all'art.  61  della  presente  legge
          nonche' le risorse del fondo unico per gli  incentivi  alle
          imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,  limitatamente   agli   interventi   territorializzati
          rivolti  alle  aree  sottoutilizzate  e  segnatamente  alle
          autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22  ottobre
          1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate agli
          strumenti  di  programmazione   negoziata,   in   fase   di
          regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal
          CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei  Ministri
          in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
          esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di
          cui sopra e ricadenti nelle  aree  sottoutilizzate  di  cui
          all'art.  61  della  presente  legge,  e'   effettuata   in
          relazione rispettivamente allo stato  di  attuazione  degli
          interventi finanziati, alle esigenze espresse  dal  mercato
          in merito alle singole  misure  di  incentivazione  e  alla
          finalita' di accelerazione della spesa in  conto  capitale.
          Per   assicurare    l'accelerazione    della    spesa    le
          amministrazioni centrali e le regioni presentano  al  CIPE,
          sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
          sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando  per
          ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e  il
          cronoprogramma delle attivita' e di spesa.  Gli  interventi
          finanziabili  sono  attuati  nell'ambito   e   secondo   le
          procedure previste dagli Accordi di programma  quadro.  Gli
          interventi  di  accelerazione  da   realizzare   nel   2004
          riguarderanno   prioritariamente   i   settori   sicurezza,
          trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico. 
              2. Il CIPE informa semestralmente il  Parlamento  delle
          operazioni effettuate in base al comma  1.  A  tal  fine  i
          soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con  la
          medesima  cadenza,  comunicano  al  CIPE   i   dati   sugli
          interventi effettuati,  includenti  quelli  sulla  relativa
          localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego  delle
          risorse assegnate. 
              3. Presso il Ministero delle  attivita'  produttive  e'
          istituito un apposito fondo in cui confluiscono le  risorse
          del fondo unico per  gli  incentivi  alle  imprese  di  cui
          all'art. 52 della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  con
          riferimento  alle  autorizzazioni  di  spesa  di   cui   al
          decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488,  le
          disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata  per
          patti  territoriali,  contratti  d'area  e   contratti   di
          programma, nonche' le risorse che  gli  siano  allocate  in
          attuazione del comma 1. Allo stesso fondo  confluiscono  le
          economie derivanti da  provvedimenti  di  revoca  totale  o
          parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui  al
          comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266.  Gli
          oneri  relativi  al  funzionamento  dell'Istituto  per   la
          promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3,  della
          legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative  e  le
          attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
          di spesa di cui al  fondo  istituito  dal  presente  comma,
          gravano su detto fondo. A tal fine  provvede,  con  proprio
          decreto, il Ministro delle attivita' produttive. 
              4. Il 3 per cento degli stanziamenti  previsti  per  le
          infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e  gli
          interventi a favore dei beni e delle  attivita'  culturali.
          Con regolamento del Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con  il  Ministro
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definiti  i
          criteri e le modalita' per  l'utilizzo  e  la  destinazione
          della quota percentuale di cui al precedente periodo. 
              5. Ai  fini  del  riequilibrio  socio-economico  e  del
          completamento delle dotazioni infrastrutturali  del  Paese,
          nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche  di
          cui alla legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  puo'  essere
          previsto  il  rifinanziamento  degli  interventi   di   cui
          all'art. 145, comma 21, della legge 23  dicembre  2000,  n.
          388. 
              6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre  2002
          relative alle istruttorie  dei  patti  territoriali  e  dei
          contratti  d'area,  nonche'  per   quelle   di   assistenza
          tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
          delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
          compensi previsti dalle convenzioni a suo  tempo  stipulate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere  sulle
          somme disponibili in  relazione  a  quanto  previsto  dalle
          Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre  2001,
          n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
          n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15  aprile  2002.  Il
          Ministero   delle   attivita'   produttive   e'    altresi'
          autorizzato, aggiornando le condizioni  operative  per  gli
          importi previsti dalle convenzioni,  a  stipulare  con  gli
          stessi soggetti  contratti  a  trattativa  privata  per  il
          completamento  delle  attivita'   previste   dalle   stesse
          convenzioni". 
              "Art.  61  (Fondo  per  le  aree   sottoutilizzate   ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003 e' istituito il fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,
          coincidenti con l'ambito territoriale delle  aree  depresse
          di cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al  quale
          confluiscono  le  risorse  disponibili  autorizzate   dalle
          disposizioni     legislative,     comunque      evidenziate
          contabilmente  in   modo   autonomo,   con   finalita'   di
          riequilibrio economico e sociale  di  cui  all'allegato  1,
          nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro  per
          l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno  2004  e  di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005. 
              2. A decorrere dall'anno  2004  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 11, comma 3, lettera f),  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni. 
              3.  Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra   gli
          interventi previsti dalle disposizioni legislative  di  cui
          al comma 1, con apposite delibere del CIPE  adottate  sulla
          base del criterio  generale  di  destinazione  territoriale
          delle risorse disponibili e per finalita'  di  riequilibrio
          economico e sociale, nonche': 
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate   le   risorse   stanziate    a    titolo    di
          rifinanziamento degli interventi di cui  all'art.  1  della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso  le  altre  disposizioni  legislative   di   cui
          all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri  e
          dei metodi indicati all'art. 73  della  legge  28  dicembre
          2001, n. 448; 
                b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi  volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei  risultati
          ottenuti  e  degli  indirizzi  annuali  del  documento   di
          programmazione economico-finanziaria, e a  rispondere  alle
          esigenze del mercato. 
              4.  Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal   CIPE
          costituiscono limiti massimi di spesa ai  sensi  del  comma
          6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
              5. Il CIPE,  con  proprie  delibere  da  sottoporre  al
          controllo preventivo della Corte dei  conti,  stabilisce  i
          criteri e  le  modalita'  di  attuazione  degli  interventi
          previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma  1,
          anche al fine di dare immediata  applicazione  ai  principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti  alla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Al fine di dare  attuazione  al  comma  3,  il  CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi strumenti e del loro stato di  attuazione;  a  tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle  camere
          di commercio, industria, artigianato e  agricoltura.  Entro
          il 30 giugno di ogni anno il  CIPE  approva  una  relazione
          sugli   interventi   effettuati    nell'anno    precedente,
          contenente altresi' elementi di valutazione  sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento. 
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con diritto di voto, il Ministro per gli  affari  regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e il presidente della  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, o un suo delegato,  in  rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono trasmesse al Parlamento e di esse viene  data  formale
          comunicazione alle competenti Commissioni. 
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, anche  con  riferimento  all'art.
          60,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio in termini di residui, competenza e cassa  tra  le
          pertinenti unita'  previsionali  di  base  degli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate. 
              9. Le economie derivanti  da  provvedimenti  di  revoca
          totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1  del
          decreto-legge 23  giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.  341,  nonche'
          quelle di cui all'art. 8, comma 2,  della  legge  7  agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive per la copertura degli  oneri  statali  relativi
          alle  iniziative   imprenditoriali   comprese   nei   patti
          territoriali e per il finanziamento di nuovi  contratti  di
          programma. Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti  di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata  alle  aree  sottoutilizzate   del   Centro-Nord,
          ricomprese nelle aree  ammissibili  alle  deroghe  previste
          dall'art. 87, paragrafo 3, lettera  c),  del  trattato  che
          istituisce  la  Comunita'  europea,   nonche'   alle   aree
          ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE)  n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. 
              10. Le economie derivanti da  provvedimenti  di  revoca
          totale o parziale delle agevolazioni  di  cui  all'art.  1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive, oltre  che  per  gli  interventi  previsti  dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          60 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
          nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
          contratti di programma una  quota  pari  all'85  per  cento
          delle  economie  e'  riservata  alle  aree   depresse   del
          Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui  al  citato
          regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al  15  per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle aree ammissibili alle  deroghe  previste  dal  citato
          art.  87,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  trattato   che
          istituisce  la  Comunita'  europea,   nonche'   alle   aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento. 
              11.-12. (Omissis). 
              13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3  possono
          essere  concesse  agevolazioni  in  favore  delle   imprese
          operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai  sensi
          del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488,  ed
          aventi sede nelle aree ammissibili  alle  deroghe  previste
          dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e  c),  del  trattato
          che istituisce la Comunita'  europea,  nonche'  nelle  aree
          ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al  regolamento  (CE)  n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito di programmi di  penetrazione  commerciale,  in
          campagne  pubblicitarie  localizzate  in  specifiche   aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle spese documentate dell'esercizio di  riferimento  che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti  a
          finalita' regionale, nel rispetto dei limiti  della  regola
          "de minimis" di cui al regolamento (CE)  n.  69/2001  della
          Commissione, del 12 gennaio  2001.  Il  CIPE,  con  propria
          delibera da sottoporre al controllo preventivo della  Corte
          dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare  all'unita'
          previsionale di  base  6.1.2.7  "Devoluzione  di  proventi"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di presentazione e le modalita' delle relative  istanze.  I
          soggetti che intendano avvalersi dei contributi di  cui  al
          presente comma devono produrre  istanza  all'Agenzia  delle
          entrate che provvede entro trenta giorni  a  comunicare  il
          suo eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine  cronologico
          delle  domande  pervenute.  Qualora   l'utilizzazione   del
          contributo esposta  nell'istanza  non  risulti  effettuata,
          nell'esercizio di imposta cui si riferisce la  domanda,  il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'  presentare  una  nuova  istanza   nei   dodici   mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.". 
              - Il testo dell'art.  4,  comma  130,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2004), e' il seguente: 
              "130. - All'art. 60 della legge 27  dicembre  2002,  n.
          289, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a)  al  comma  1,  le   parole:   "degli   interventi
          finanziati o alle esigenze espresse dal mercato  in  merito
          alle singole  misure  di  incentivazione"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "degli interventi finanziati, alle esigenze
          espresse dal mercato  in  merito  alle  singole  misure  di
          incentivazione e  alla  finalita'  di  accelerazione  della
          spesa in conto  capitale.  Per  assicurare  l'accelerazione
          della  spesa  le  amministrazioni  centrali  e  le  regioni
          presentano  al  CIPE,  sulla  base   delle   disponibilita'
          finanziarie  che  emergono  ai  sensi  del  comma  2,   gli
          interventi candidati, indicando  per  ciascuno  di  essi  i
          risultati  economico-sociali  attesi  e  il  cronoprogramma
          delle attivita' e di  spesa.  Gli  interventi  finanziabili
          sono attuati nell'ambito e secondo  le  procedure  previste
          dagli  Accordi  di  programma  quadro.  Gli  interventi  di
          accelerazione  da   realizzare   nel   2004   riguarderanno
          prioritariamente i settori sicurezza,  trasporti,  ricerca,
          acqua e rischio idrogeologico"; 
                b) al comma 2, le parole: "ogni  quattro  mesi"  sono
          sostituite  dalla  seguente:  "semestralmente"  e  dopo  le
          parole:  "relativa   localizzazione"   sono   aggiunte   le
          seguenti: ", e sullo stato  complessivo  di  impiego  delle
          risorse assegnate".". 
              - Il testo dell'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  22
          ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 1992, n. 488 "Conversione in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415",
          e' il seguente: 
              "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
          e sono fatti salvi gli effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
          giuridici sorti sulla  base  del  decreto-legge  14  agosto
          1992, n. 363.". 
              - Per l'art. 1 e per la legge 21 dicembre 2001, n. 443,
          vedi le note all'art. 162. 
              - Per l'art. 13 e del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.
          67 vedi le note all'art. 163. 
              - Per la legge 23 maggio 1997, n.  135,  vedi  le  note
          all'art. 163. 
              - Il testo dell'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n.
          340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per  la
          semplificazione di procedimenti amministrativi -  Legge  di
          semplificazione 1999", e' il seguente: 
              "Art. 8 (Utilizzo di siti industriali per la  sicurezza
          e l'approvvigionamento strategico dell'energia). - 1. L'uso
          o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione  di
          impianti  destinati  al   miglioramento   del   quadro   di
          approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza
          e   dell'affidabilita'   del   sistema,    nonche'    della
          flessibilita' e  della  diversificazione  dell'offerta,  e'
          soggetto ad autorizzazione  del  Ministero  dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministero   dell'ambiente,   d'intesa   con   la    regione
          interessata. Ai fini della procedura  di  cui  al  presente
          articolo, per impianti si intendono  i  rigassificatori  di
          gas   naturale    liquido.    Il    soggetto    richiedente
          l'autorizzazione   deve   allegare   alla   richiesta    di
          autorizzazione un progetto preliminare. 
              2.  Il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato   svolge   l'istruttoria   nominando    il
          responsabile  unico  del  procedimento   che   convoca   la
          conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.
          241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si
          conclude in ogni caso nel  termine  di  centottanta  giorni
          dalla data di presentazione della richiesta. 
              3.   Il    soggetto    richiedente    l'autorizzazione,
          contemporaneamente   alla   presentazione   del    progetto
          preliminare di  cui  al  comma  1,  presenta  al  Ministero
          dell'ambiente uno studio di impatto  ambientale  attestante
          la conformita' del progetto medesimo alla vigente normativa
          in materia di  ambiente.  Il  Ministero  dell'ambiente  nel
          termine di sessanta  giorni  concede  il  nulla  osta  alla
          prosecuzione  del  procedimento,  ove   ne   sussistano   i
          presupposti. 
              4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti
          la   variazione    dello    strumento    urbanistico,    la
          determinazione  costituisce  proposta  di  variante   sulla
          quale, tenuto conto delle osservazioni,  delle  proposte  e
          delle opposizioni formulate dagli aventi  titolo  ai  sensi
          della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150,   si   pronuncia
          definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale.
          Decorso inutilmente tale termine, la  determinazione  della
          conferenza  di  servizi  equivale  ad  approvazione   della
          variazione dello strumento urbanistico. 
              5. Nei casi  disciplinati  dal  presente  articolo,  il
          procedimento si conclude  con  un  unico  provvedimento  di
          autorizzazione  per  la  costruzione  e  l'esercizio  degli
          impianti e delle opere annesse, adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con  la
          regione interessata. In assenza del nulla osta  di  cui  al
          comma 3, la decisione e' rimessa al Consiglio dei  Ministri
          che provvede ai sensi dell'art. 14-quater, comma  3,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito  dall'art.  12
          della presente legge.".