Art. 141.
                         Strutture speciali

  1.  Durante  la  costruzione  o  il consolidamento di cornicioni di
gronda  e  di  opere  sporgenti  dai  muri,  devono  essere  adottate
precauzioni  per  impedirne  la  caduta, ponendo armature provvisorie
atte   a   sostenerle   fino  a  che  la  stabilita'  dell'opera  sia
completamente assicurata.