Art. 142.
Costruzioni di archi, volte e simili
1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali
archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi
altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di
ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni
fase del lavoro, la necessaria solidita' e con modalita' tali da
consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo
abbassamento e disarmo.
2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti
ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino
negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto
redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli
di stabilita'.
3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al
comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a
richiesta degli organi di vigilanza.