Art. 142.
                Costruzioni di archi, volte e simili

  1.  Le  armature  provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali
archi,  volte,  architravi,  piattabande, solai, scale e di qualsiasi
altra  opera  sporgente  dal muro, in cemento armato o in muratura di
ogni  genere,  devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni
fase  del  lavoro,  la  necessaria  solidita' e con modalita' tali da
consentire,  a  getto  o  costruzione  ultimata,  il loro progressivo
abbassamento e disarmo.
  2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti
ad  arco,  per  coperture  ad  ampia luce e simili, che non rientrino
negli  schemi  di  uso  corrente,  devono essere eseguite su progetto
redatto  da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli
di stabilita'.
  3.   I  disegni  esecutivi,  firmati  dal  progettista  di  cui  al
comma precedente,  devono  essere  esibiti  sul  posto  di  lavoro  a
richiesta degli organi di vigilanza.