Art. 146.
Difesa delle aperture
1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro
devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede
oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali
o di persone, un lato del parapetto puo' essere costituito da una
barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per
il tempo necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano
una profondita' superiore a m 0,50 devono essere munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate
in modo da impedire la caduta di persone.