Art. 146.
                        Difesa delle aperture

  1.  Le  aperture  lasciate  nei solai o nelle piattaforme di lavoro
devono  essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede
oppure  devono  essere  coperte con tavolato solidamente fissato e di
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio.
  2.  Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali
o  di  persone,  un  lato del parapetto puo' essere costituito da una
barriera  mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per
il tempo necessario al passaggio.
  3.  Le  aperture  nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano
una  profondita'  superiore  a m 0,50 devono essere munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate
in modo da impedire la caduta di persone.