Art. 148.
Lavori speciali
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari,
tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano
resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei
materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere
adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumita'
delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra
le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di
protezione individuale anticaduta.