Art. 148.
                           Lavori speciali

  1.  Prima  di  procedere  alla  esecuzione  di lavori su lucernari,
tetti,  coperture  e simili, deve essere accertato che questi abbiano
resistenza  sufficiente  per  sostenere  il  peso  degli operai e dei
materiali di impiego.
  2.  Nel  caso  in  cui  sia  dubbia  tale resistenza, devono essere
adottati  i  necessari  apprestamenti atti a garantire la incolumita'
delle  persone  addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra
le  orditure,  sottopalchi  e  facendo  uso  di idonei dispositivi di
protezione individuale anticaduta.