Art. 149.
                         Paratoie e cassoni

  1. Paratoie e cassoni devono essere:
    a) ben  costruiti,  con  materiali appropriati e solidi dotati di
resistenza sufficiente;
    b) provvisti   dell'attrezzatura   adeguata   per  consentire  ai
lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
  2.   La  costruzione,  la  sistemazione,  la  trasformazione  o  lo
smantellamento  di  una  paratoia  o  di  un  cassone  devono  essere
effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
  3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano
ispezionati ad intervalli regolari.