Art. 165 
Attribuzioni del Comandante  generale  in  materia  di  reclutamento,
                    stato, avanzamento e impiego 
 
1. Il Comandante generale, ferme le altre competenze  e  attribuzioni
in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e  disciplina
del personale, previste dal codice, propone al Capo di stato maggiore
della difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le
esigenze in ambito Difesa: 
a) i generali di grado non  inferiore  a  generale  di  divisione  da
destinare  agli  incarichi  di  direzione  degli  uffici  di  livello
dirigenziale generale, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
89 del regolamento; 
b) gli ufficiali da destinare all'impiego in  ambito  internazionale,
in incarichi interforze e in altri dicasteri. 
2. Il Comandante generale determina le destinazioni  degli  ufficiali
dipendenti, previo nulla osta del Ministro  dell'interno  per  quelli
trasferiti da o per l'organizzazione  territoriale  e  gli  organismi
interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione  al  Capo  di
stato maggiore della difesa per i generali di divisione e di brigata. 
3. Il Comandante generale e' presidente della commissione superiore e
vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento  degli
ufficiali dei carabinieri, indica al Capo  di  stato  maggiore  della
difesa gli ufficiali generali da proporre al  Ministro  della  difesa
quali  componenti  delle   commissioni   di   vertice   e   superiore
d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa  gli  ufficiali  da
designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento. 
4.  Il  Comandante  generale  e'  presidente  della  commissione  per
l'espressione del parere sulla concessione delle ricompense al valore
e al merito dell'Arma dei carabinieri. 
5. Il Comandante  generale  puo'  ordinare  direttamente  l'inchiesta
formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti
del consiglio di disciplina per il personale  nei  cui  confronti  ha
ordinato l'inchiesta formale.