Art. 168 Attribuzioni del Vice comandante generale 1. Il Vice comandante generale e' il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo piu' anziano in ruolo ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina e' predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di stato maggiore della difesa. 2. Rimane in carica con mandato della durata massima di un anno, salvo che nel frattempo non deve cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa; e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri. 3. Il Ministro della difesa ha facolta' di escludere il generale di corpo d'armata piu' anziano e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianita'. 4. Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma, e' membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate, presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.