Art. 168 
              Attribuzioni del Vice comandante generale 
 
1. Il Vice comandante generale e' il generale di  corpo  d'armata  in
servizio permanente effettivo piu' anziano in ruolo  ed  e'  nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  della  difesa.  Il
decreto di nomina e' predisposto dal Comandante generale e  trasmesso
dal Capo di stato maggiore della difesa. 
2. Rimane in carica con mandato della  durata  massima  di  un  anno,
salvo che nel frattempo non  deve  cessare  dal  servizio  permanente
effettivo per limiti di eta' o per altra  causa;  e'  gerarchicamente
preminente rispetto agli altri generali di corpo  d'armata  dell'Arma
dei carabinieri. 
3. Il Ministro della difesa ha facolta' di escludere il  generale  di
corpo d'armata piu' anziano e proporre la nomina  di  quello  che  lo
segue in ordine di anzianita'. 
4. Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie  in  caso
di assenza o di impedimento del Comandante generale  e  lo  coadiuva,
assolvendo le funzioni e i compiti delegati; su delega del Comandante
generale effettua ispezioni agli Alti Comandi  dell'Arma,  e'  membro
ordinario con diritto di voto del  Consiglio  superiore  delle  Forze
armate,  presiede  la  commissione  ordinaria  di  avanzamento  degli
ufficiali dei carabinieri.