Art. 173 
        Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri 
 
  1.   L'organizzazione   territoriale,    componente    fondamentale
dell'Arma, comprende: 
  a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che
esercitano  funzioni  di  alta  direzione,  di  coordinamento  e   di
controllo  nei  confronti  dei  comandi   regionali   e   assicurano,
attraverso  i  propri  organi,  il  sostegno  tecnico,  logistico   e
amministrativo di tutti i reparti dell'Arma  dislocati  nell'area  di
competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni; 
  b) Comandi regionali, retti da generale di divisione o di  brigata,
cui  risale  la  responsabilita'  della  gestione  del  personale,  e
competono le funzioni di direzione, di coordinamento e  di  controllo
delle attivita' dei comandi provinciali; 
  c)  Comandi  provinciali,  retti  da  generale  di  brigata  o   da
colonnello,  cui  sono  attribuite,  le  funzioni  di  direzione,  di
coordinamento  e  di  controllo  dei   reparti   dipendenti,   e   la
responsabilita' dell'analisi e del raccordo delle attivita' operative
e di contrasto della criminalita' condotte nella provincia  anche  da
reparti di altre organizzazioni dell'Arma; 
  d)  Comandi  a  livello  infraprovinciale,  retti  da  ufficiale  e
differentemente  strutturati  in  rapporto  alla  loro  estensione  e
rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la  responsabilita'
della direzione e del coordinamento delle attivita' di controllo  del
territorio e di contrasto  delle  manifestazioni  di  criminalita'  a
rilevanza locale, nonche' l'assolvimento dei compiti militari; 
  e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di  base  dell'Arma
dei carabinieri a livello  locale,  cui  compete  la  responsabilita'
diretta del controllo  del  territorio  e  delle  connesse  attivita'
istituzionali, nonche'  l'assolvimento  dei  compiti  militari.  Sono
retti,  di  massima  e  in  relazione  alla  rilevanza   dell'impegno
operativo, da maresciallo aiutante sostituto  ufficiale  di  pubblica
sicurezza luogotenente e da maresciallo aiutante sostituto  ufficiale
di pubblica sicurezza o maresciallo capo. 
  2.  L'organizzazione  territoriale,  struttura  essenziale  per  il
controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle
altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle  attivita'  di
rispettiva competenza.