Art. 174 
     Organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri 
 
1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati,  in
via prioritaria  o  esclusiva,  all'espletamento,  nell'ambito  delle
competenze  attribuite   all'Arma   dei   carabinieri,   di   compiti
particolari o che svolgono attivita' di elevata  specializzazione,  a
integrazione,  a  sostegno  o  con  il  supporto  dell'organizzazione
territoriale. 
2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in: 
a) Comando unita' mobili e specializzate, retto da generale di  corpo
d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e
di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti; 
b)  Comandi  di  divisione,  retti  da  generale  di  divisione,  che
esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei
reparti alle dirette dipendenze.