Art. 175
 Reparti e unita' dell'Arma dei carabinieri per esigenze specifiche

1. Costituiscono reparti e unita' per esigenze specifiche:
a) il Reggimento corazzieri;
b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali;
c)   i   reparti  e  gli  uffici  presso  gli  organi  della  Difesa,
dell'Esercito   italiano,  della  Marina  militare,  dell'Aeronautica
militare,  i  comandi  e  gli  organismi  internazionali  in Italia e
all'estero;
d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unita' navali;
e) le unita' paracadutiste ed eliportate;
f) il gruppo di intervento speciale;
g) la banda dell'Arma dei carabinieri;
h) le unita' presso dicasteri vari.
2.  L'Arma,  inoltre,  concorre  con  proprio personale all'attivita'
degli  organismi  interforze  secondo  le  norme  che  ne regolano la
composizione e il funzionamento.