Art. 178 Qualifiche di polizia giudiziaria 1. Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, esclusi gli ufficiali generali, degli ispettori e dei sovrintendenti e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. 3. Gli appuntati, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo comando di una stazione dell'Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria. 4. Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, in base alle qualifiche di polizia giudiziaria loro attribuite, adempiono verso l'autorita' giudiziaria agli obblighi di legge che loro incombono, osservate le disposizioni che regolano i propri rapporti interni di dipendenza gerarchica.