Art. 178
                  Qualifiche di polizia giudiziaria

1.  Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, esclusi gli ufficiali
generali,  degli  ispettori  e  dei  sovrintendenti  e' attribuita la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
2.  Agli  appartenenti  al  ruolo  degli  appuntati  e carabinieri e'
attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
3.  Gli  appuntati, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo
comando   di  una  stazione  dell'Arma,  sono  ufficiali  di  polizia
giudiziaria.
4. Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, in base alle qualifiche
di  polizia  giudiziaria loro attribuite, adempiono verso l'autorita'
giudiziaria  agli  obblighi di legge che loro incombono, osservate le
disposizioni  che  regolano  i  propri rapporti interni di dipendenza
gerarchica.