Art. 178 Personale assegnato alle reggenze dei segnalamenti 1. Le reggenze: a) sono organi operativi periferici del servizio fari; b) sono poste alle dirette dipendenze dei comandanti di zona fari; c) sovrintendono al funzionamento di uno o piu' fari, radiofari e segnalamenti marittimi. 2. A ciascuna reggenza e' assegnato il personale civile di cui all'articolo 170, su disposizione della competente direzione generale del Ministero della difesa su proposta dell'Ispettorato. 3. Il responsabile delle attivita' della reggenza e' il reggente, incarico conferito al farista piu' anziano nel contingente del profilo professionale di farista capo o all'unico farista in servizio presso la reggenza; in casi particolari e su richiesta motivata dell'interessato (cattivo stato di salute, ragioni familiari o altre) l'incarico di reggente puo' essere conferito temporaneamente ad altro farista capo o farista della reggenza anche se non il piu' anziano.