Art. 178 
 
         Personale assegnato alle reggenze dei segnalamenti 
 
1. Le reggenze: 
a) sono organi operativi periferici del servizio fari; 
b) sono poste alle dirette dipendenze dei comandanti di zona fari; 
c) sovrintendono al funzionamento di uno o  piu'  fari,  radiofari  e
segnalamenti marittimi. 
2. A ciascuna reggenza  e'  assegnato  il  personale  civile  di  cui
all'articolo 170, su disposizione della competente direzione generale
del Ministero della difesa su proposta dell'Ispettorato. 
3. Il responsabile delle attivita' della  reggenza  e'  il  reggente,
incarico conferito  al  farista  piu'  anziano  nel  contingente  del
profilo professionale di farista capo o all'unico farista in servizio
presso la reggenza; in  casi  particolari  e  su  richiesta  motivata
dell'interessato (cattivo stato di salute, ragioni familiari o altre)
l'incarico di reggente puo' essere conferito temporaneamente ad altro
farista capo o farista della reggenza anche se non il piu' anziano.