Art. 181 Orario giornaliero di servizio nelle reggenze 1. L'orario di servizio del personale farista assegnato alle reggenze e' regolato da norme stabilite in negoziazione decentrata sulla base dei seguenti presupposti: a) orario settimanale di servizio per il numero di ore previsto dalle leggi in vigore; b) introduzione della figura del farista di servizio; c) frazionamento del servizio giornaliero in due periodi: quello mattinale, effettuato da tutti e quello notturno, effettuato dal personale di servizio. 2. Il personale farista assegnato alle reggenze dei segnalamenti svolge il proprio servizio, che e' coordinato dal reggente, in due distinte frazioni della giornata: a) nella frazione mattinale, il servizio e' svolto da tutto il personale e consiste nei seguenti adempimenti: 1) trasferimento ai segnalamenti via mare o via terra; 2) manutenzione, rifornimento e rassetto dei segnalamenti, dei loro accessori e delle pertinenze; 3) manutenzione e rassetto dei mezzi di trasporto assegnati; 4) disbrigo delle pratiche di ufficio; b) nella frazione notturna, che e' quella compresa fra il tramonto e il sorgere del sole, il servizio e' assicurato dal farista di servizio giornaliero. 3. L'incarico di farista di servizio e' svolto a rotazione da tutti i faristi della reggenza compreso il reggente che regola il turno. 4. Il farista di servizio si attiene alle disposizioni del reggente e svolge le seguenti operazioni: a) controllo della regolare accensione dei segnalamenti della reggenza al tramonto; b) controllo del funzionamento dei segnalamenti, effettuato almeno tre ore dopo il tramonto; c) controllo del regolare spegnimento dei segnalamenti al sorgere del sole; d) assicura la propria reperibilita' nel periodo compreso fra il termine del servizio mattinale e le 08.00 del giorno successivo; e) effettua d'iniziativa l'eventuale intervento di ripristino dell'efficienza e la relativa segnalazione al comando zona fari o all'alto comando periferico. 5. Anche l'attivita' del farista di servizio, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, e' regolato dalla negoziazione decentrata in particolare per le modalita' di recupero delle ore effettuate oltre il normale orario e per le modalita' di compenso per la reperibilita'.