Art. 181 
 
            Orario giornaliero di servizio nelle reggenze 
 
1. L'orario di servizio del personale farista assegnato alle reggenze
e' regolato da norme stabilite in negoziazione decentrata sulla  base
dei seguenti presupposti: 
a) orario settimanale di servizio per il numero di ore previsto dalle
leggi in vigore; 
b) introduzione della figura del farista di servizio; 
c) frazionamento del servizio  giornaliero  in  due  periodi:  quello
mattinale, effettuato da tutti  e  quello  notturno,  effettuato  dal
personale di servizio. 
2. Il personale farista  assegnato  alle  reggenze  dei  segnalamenti
svolge il proprio servizio, che e' coordinato dal  reggente,  in  due
distinte frazioni della giornata: 
a) nella frazione mattinale,  il  servizio  e'  svolto  da  tutto  il
personale e consiste nei seguenti adempimenti: 
1) trasferimento ai segnalamenti via mare o via terra; 
2) manutenzione, rifornimento e rassetto dei segnalamenti,  dei  loro
accessori e delle pertinenze; 
3) manutenzione e rassetto dei mezzi di trasporto assegnati; 
4) disbrigo delle pratiche di ufficio; 
b) nella frazione notturna, che e' quella compresa fra il tramonto  e
il sorgere del  sole,  il  servizio  e'  assicurato  dal  farista  di
servizio giornaliero. 
3. L'incarico di farista di servizio e' svolto a rotazione da tutti i
faristi della reggenza compreso il reggente che regola il turno. 
4. Il farista di servizio si attiene alle disposizioni del reggente e
svolge le seguenti operazioni: 
a)  controllo  della  regolare  accensione  dei  segnalamenti   della
reggenza al tramonto; 
b) controllo del funzionamento dei  segnalamenti,  effettuato  almeno
tre ore dopo il tramonto; 
c) controllo del regolare spegnimento dei segnalamenti al sorgere del
sole; 
d) assicura la propria reperibilita'  nel  periodo  compreso  fra  il
termine del servizio mattinale e le 08.00 del giorno successivo; 
e)  effettua  d'iniziativa  l'eventuale  intervento   di   ripristino
dell'efficienza e la relativa segnalazione al  comando  zona  fari  o
all'alto comando periferico. 
5. Anche l'attivita' del  farista  di  servizio,  ferme  restando  le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, e' regolato dalla negoziazione
decentrata in particolare per le  modalita'  di  recupero  delle  ore
effettuate oltre il normale orario e per le modalita' di compenso per
la reperibilita'.