Art. 182 
 
                   Riposo settimanale dei faristi 
 
1. Il riposo settimanale dei  faristi  e'  regolato  dalla  normativa
sugli impiegati civili dello stato; tuttavia  deve  venir  assicurata
anche  nei  giorni  domenicali  e   festivi   la   sorveglianza   dei
segnalamenti. 
2. Nelle reggenze con almeno due operatori  il  farista  di  servizio
domenicale assicura la sorveglianza dei segnalamenti e svolge le  sue
attivita' secondo  il  normale  orario  di  lavoro  feriale  salvo  a
recuperare astenendosi  dal  lavoro  in  un  giorno  della  settimana
successiva, concordato con  il  reggente  contemperando  le  esigenze
personali  con  quelle  di  servizio.  Nelle  reggenze  con  un  solo
operatore la sorveglianza nei giorni  festivi  puo'  essere  affidata
alle  autorita'  marittime  locali  richiedendola  con  la  procedura
indicata nell'articolo 194. 
3. I Comandi di  zona  fari  devono  assicurare  la  continuita'  del
servizio, la sicurezza del personale e  degli  apparati.  Essi  hanno
comunque la facolta' di integrare il  personale  della  reggenza  con
l'invio in missione di faristi disponibili nell'ambito della  zona  o
di militari addestrati per gli interventi in casi di emergenza.