Art. 183 Congedo annuale dei faristi 1. Nel rispetto della normativa sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il congedo ordinario annuale e' fruito in turni stabiliti dal comando zona fari tenuto conto delle preferenze, dell'anzianita' relativa dei faristi e dei turni degli anni precedenti. 2. Nei periodi nei quali la reggenza rimane priva di faristi anche a causa di sovrapposizione di riposo settimanale e congedo annuale, il comandante della zona fari ha facolta' di predisporre uno o piu' dei provvedimenti indicati nell'articolo 182, sempre nell'intento di assicurare la continuita' del servizio senza trascurare la sicurezza del personale e dei materiali.