Art. 183 
 
                     Congedo annuale dei faristi 
 
1.  Nel  rispetto  della  normativa  sul  rapporto  di  lavoro   alle
dipendenze delle  pubbliche  amministrazioni,  il  congedo  ordinario
annuale e' fruito in turni stabiliti dal  comando  zona  fari  tenuto
conto delle preferenze, dell'anzianita' relativa dei  faristi  e  dei
turni degli anni precedenti. 
2. Nei periodi nei quali la reggenza rimane priva di faristi anche  a
causa di sovrapposizione di riposo settimanale e congedo annuale,  il
comandante della zona fari ha facolta' di predisporre uno o piu'  dei
provvedimenti indicati  nell'articolo  182,  sempre  nell'intento  di
assicurare la continuita' del servizio senza trascurare la  sicurezza
del personale e dei materiali.