Art. 187 
 
  Contributo al soccorso in mare e alla prevenzione da inquinamento 
 
1. Il farista che operando nell'ambito della sua reggenza o  comunque
trovandosi nella situazione prevista dall'articolo 593, comma 2,  del
codice penale, avvista o comunque  ha  notizia  di  esseri  umani  in
pericolo di vita per sinistro in mare o di  navi  in  pericolo  o  di
macchie inquinanti o di analoghe  situazioni  di  emergenza,  ne  da'
immediata  comunicazione  all'autorita'  marittima  competente.   Da'
altresi' immediato asilo  e  assistenza  a  eventuali  naufraghi  nei
locali della reggenza.