Art. 188 
 
               Interruzione e sospensione del servizio 
 
1. I fari, fanali e segnalamenti marittimi devono  rimanere  comunque
accesi e attivi anche in  caso  di  interruzione  o  sospensione  del
servizio del personale del servizio fari. 
2. Per garantire la continuita' delle indispensabili prestazioni  del
servizio fari anche in tale circostanza, gli alti comandi  periferici
predispongono una pianificazione che preveda: 
a)  prioritariamente  l'impiego  di  personale  facente   parte   dei
contingenti esonerati dallo sciopero ai sensi delle vigenti norme  in
tema di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali; 
b) secondariamente l'impiego nella quantita' necessaria di  personale
militare  addestrato  oppure   il   ricorso   all'affidamento   della
sorveglianza dei segnalamenti alla locale autorita' marittima.