Art. 189 Alloggi per il personale farista 1. Il personale farista destinato alle reggenze assegnatario di alloggi di servizio per guardianaggio e custodia (ASGC) ha l'obbligo di risiedervi. 2. All'assegnatario e' fatto divieto di utilizzare come proprio alloggio altri locali del comprensorio della reggenza ancorche' temporaneamente non impiegati, a meno di specifica autorizzazione dell'alto comando periferico competente.