Art. 189 
 
                  Alloggi per il personale farista 
 
1. Il personale  farista  destinato  alle  reggenze  assegnatario  di
alloggi di servizio per guardianaggio e custodia (ASGC) ha  l'obbligo
di risiedervi. 
2. All'assegnatario e'  fatto  divieto  di  utilizzare  come  proprio
alloggio altri  locali  del  comprensorio  della  reggenza  ancorche'
temporaneamente non impiegati, a  meno  di  specifica  autorizzazione
dell'alto comando periferico competente.