Art. 192 
 
       Definizione in materia di sorveglianza dei segnalamenti 
 
1. Con il termine  «sorveglianza»  ci  si  riferisce  all'insieme  di
attivita'  intese  a  verificare  giornalmente  l'effettivo  corretto
funzionamento di ciascun faro e segnalamento marittimo in genere. 
2. Responsabile della sorveglianza e' il reggente; tuttavia in alcuni
casi e circostanze particolari essa puo' essere affidata  a  comandi,
enti o personale, estranei al servizio fari.