Art. 193 
 
                    Esercizio della sorveglianza 
 
1. Ciascun reggente: 
a) deve essere sempre al corrente della situazione di efficienza  dei
segnalamenti affidatigli; 
b) riferisce tempestivamente al proprio comando zona  fari,  ai  fini
dell'intervento correttivo e della informazione del navigante, circa: 
1)  l'inefficienza  o  l'irregolare  funzionamento  dei  segnalamenti
luminosi e diurni; 
2) l'eventuale spostamento o il disormeggio di segnali galleggianti; 
3) l'inefficienza delle luci di allineamento per l'ingresso nei porti
e per la navigazione in acque ristrette; 
4) le anomalie nel funzionamento di radiofari e nautofoni. 
2.  La  sorveglianza  dei  segnalamenti  puo'  essere  affidata  alle
autorita' marittime locali nelle seguenti circostanze: 
a) segnalamenti lontani dalla  reggenza  o  comunque  non  facilmente
raggiungibili da essa; 
b) durante i periodi di riposo settimanali e di congedo  annuale  del
personale farista se non esiste altra possibilita' nell'ambito  della
reggenza e con limitazioni e modalita' di cui  agli  articoli  182  e
183; 
c) in caso di interruzione o sospensione del servizio  da  parte  dei
faristi secondo le priorita' indicate nell'articolo 188; 
d) in eventualita' di carattere  eccezionale  e  comunque  di  durata
limitata nel tempo. 
3. Nei  casi  predetti  il  comando  zona  fari  puo'  richiedere  al
comandante del compartimento marittimo di  giurisdizione,  informando
l'alto comando periferico, la collaborazione della  locale  autorita'
marittima per l'accertamento giornaliero: 
a)  del  regolare  accensione  e  spegnimento  dei  segnalamenti   ai
crepuscoli e del loro corretto funzionamento; 
b) della corretta ubicazione dei segnalamenti galleggianti; 
c) della regolare attivazione dei nautofoni in caso di nebbia; 
d) della eventuale attivazione e disattivazione in caso di necessita'
dei segnalamenti non automatizzati. 
4. In tale circostanza l'autorita' marittima ha altresi'  il  compito
di informare con il mezzo piu' rapido possibile il comando zona  fari
o  l'alto  comando   periferico   di   eventuali   irregolarita'   di
funzionamento ai fini  della  tempestiva  emanazione  dell'avviso  ai
naviganti e dell'intervento correttivo del personale del comando zona
fari. 
5.  La  sorveglianza  dei   segnalamenti   situati   all'interno   di
installazioni della Marina militare puo' essere affidata a  personale
militare ivi in servizio. 
6. Il reggente  puo'  esercitare  la  sorveglianza  dei  segnalamenti
anche: 
a) mediante un sistema di monitoraggio a distanza tra segnalamento  e
reggenza con collegamento radio ovvero su linea telefonica; 
b) mediante l'impiego di personale estraneo all'amministrazione dello
Stato e contrattato con apposita convenzione dal servizio fari. 
7. L'affidamento del segnalamento in sorveglianza  ad  altro  ente  o
personale al di fuori del servizio fari non esime il  reggente  dalle
normali responsabilita' del servizio su quel  segnalamento  per  cio'
che si riferisce a controlli periodici,  rifornimenti,  manutenzioni,
rassetto e ripristino dell'efficienza.