Art. 194 
 
               Collaborazione dell'autorita' marittima 
 
1. Qualsiasi richiesta di collaborazione dell'autorita' marittima sia
nella sorveglianza che nel supporto o in altri  settori  e'  avanzata
dal comandante  della  zona  fari  al  comandante  del  compartimento
marittimo  competente  informandone  l'Alto  comando  periferico   di
giurisdizione.