Art. 195 
 
       Verifica della posizione dei segnalamenti galleggianti 
 
1. I comandanti delle zone fari predispongono  idonea  organizzazione
per la sorveglianza dei segnalamenti galleggianti specie  per  quelli
fuori dai  porti  o  comunque  esposti  all'azione  del  mare,  delle
correnti e del vento. 
2. Una accurata verifica della posizione del segnalamento deve essere
disposta dal comando zona fari periodicamente  e  comunque  dopo  che
esso e' rimasto a lungo  soggetto  all'azione  violenta  di  elementi
meteorologici. Se sono rilevati spostamenti tali da  pregiudicare  la
sicurezza della  navigazione  si  provvede  alla  ricollocazione  del
segnalamento nella corretta posizione, disponendo nel  frattempo  per
la emanazione del relativo avviso ai naviganti.