Art. 195 Verifica della posizione dei segnalamenti galleggianti 1. I comandanti delle zone fari predispongono idonea organizzazione per la sorveglianza dei segnalamenti galleggianti specie per quelli fuori dai porti o comunque esposti all'azione del mare, delle correnti e del vento. 2. Una accurata verifica della posizione del segnalamento deve essere disposta dal comando zona fari periodicamente e comunque dopo che esso e' rimasto a lungo soggetto all'azione violenta di elementi meteorologici. Se sono rilevati spostamenti tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione si provvede alla ricollocazione del segnalamento nella corretta posizione, disponendo nel frattempo per la emanazione del relativo avviso ai naviganti.