Art. 196 Controllo da parte delle unita' navali 1. Le unita' navali della Marina militare italiana in navigazione che rilevano anomalie nel funzionamento o nella posizione di un segnalamento marittimo ne danno sollecita comunicazione all'alto comando periferico e al comando zona fari territorialmente competenti. 2. Notizie specifiche sulle prestazioni operative dei segnalamenti possono essere richieste alle unita' navali dai comandi zona fari tramite l'alto comando periferico di appartenenza.