Art. 196 
 
               Controllo da parte delle unita' navali 
 
1. Le unita' navali della Marina militare italiana in navigazione che
rilevano  anomalie  nel  funzionamento  o  nella  posizione   di   un
segnalamento marittimo  ne  danno  sollecita  comunicazione  all'alto
comando  periferico  e  al   comando   zona   fari   territorialmente
competenti. 
2. Notizie specifiche sulle prestazioni  operative  dei  segnalamenti
possono essere richieste alle unita' navali  dai  comandi  zona  fari
tramite l'alto comando periferico di appartenenza.