Art. 90 
 
 
         Competenza al rilascio dell'informazione antimafia 
 
  1.  L'informazione  antimafia  e'  rilasciata  dal  prefetto  della
provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi
1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza  o  sede  le  persone
fisiche, le imprese,  le  associazioni,  le  societa'  o  i  consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma
1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di  concessione
o erogazione di cui alla lettera  b)  dello  stesso  comma  1  ed  e'
conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte
dei  soggetti  di  cui  all'articolo   97,   comma   1,   debitamente
autorizzati. 
  2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o  sede  all'estero,
l'informazione antimafia e' rilasciata dal prefetto  della  provincia
dove ha inizio l'esecuzione  dei  contratti  e  dei  subcontratti  di
lavori, servizi o forniture pubblici nonche' delle attivita'  oggetto
dei provvedimenti indicati nell'articolo 67. 
  3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia  le  prefetture
usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al capo V.