Art. 91 
 
 
                       Informazione antimafia 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire
l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima  di  stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero  prima  di
rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il
cui valore sia: 
  a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in  attuazione
delle direttive comunitarie in materia di opere  e  lavori  pubblici,
servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di
esclusione ivi indicati; 
  b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o
di beni demaniali per lo svolgimento  di  attivita'  imprenditoriali,
ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni
su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo  svolgimento  di
attivita' imprenditoriali; 
  c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione  di  subcontratti,
cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione  di  opere  o  lavori
pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. 
  2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei  contratti,
delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo  di  eludere
l'applicazione del presente articolo. 
  3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere  effettuata
attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto
ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto. 
  4. L'informazione antimafia e' richiesta dai  soggetti  interessati
di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare: 
  a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa' o
impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione  o  che  e'
tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo; 
  b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o
erogazione; 
  c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione
ovvero del titolo che legittima l'erogazione; 
  d) le complete generalita' dell'interessato e,  ove  previsto,  del
direttore tecnico o, se trattasi di societa', impresa, associazione o
consorzio,  la  denominazione  e  la  sede,   nonche'   le   complete
generalita' degli altri soggetti di cui all'articolo 85; 
  e) nel caso di societa'  consortili  o  di  consorzi,  le  complete
generalita' dei consorziati che detengono una quota superiore  al  10
per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che  detengono
una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un
patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al
10 per cento, nonche' dei consorziati per conto dei quali la societa'
consortile  o  il  consorzio  opera  nei  confronti  della   pubblica
amministrazione. 
  5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti
che risultano poter determinare in qualsiasi modo  le  scelte  o  gli
indirizzi  dell'impresa.  Il  prefetto,   anche   sulla   documentata
richiesta dell'interessato,  aggiorna  l'esito  dell'informazione  al
venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento  dei
tentativi di infiltrazione mafiosa. 
  6.  Il  prefetto  puo',  altresi',   desumere   il   tentativo   di
infiltrazione  mafiosa  da  provvedimenti  di  condanna   anche   non
definitiva per reati strumentali all'attivita'  delle  organizzazioni
criminali  unitamente  a  concreti  elementi  da  cui   risulti   che
l'attivita' d'impresa possa, anche in modo  indiretto,  agevolare  le
attivita' criminose o esserne in qualche modo condizionata.  In  tali
casi,  entro  il   termine   di   cui   all'articolo   92,   rilascia
l'informazione antimafia interdittiva. 
  7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibili
di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le  quali,  in
relazione  allo  specifico  settore  d'impiego  e   alle   situazioni
ambientali che  determinano  un  maggiore  rischio  di  infiltrazione
mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione  della  documentazione
indipendentemente   dal   valore   del    contratto,    subcontratto,
concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67.