Art. 93 
 
 
            Poteri di accesso e accertamento del prefetto 
 
  1.  Per   l'espletamento   delle   funzioni   volte   a   prevenire
infiltrazioni mafiose  nei  pubblici  appalti,  il  prefetto  dispone
accessi  ed  accertamenti  nei  cantieri  delle  imprese  interessate
all'esecuzione di lavori  pubblici,  avvalendosi,  a  tal  fine,  dei
gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma  3,  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  14  marzo  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004. 
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma   1   sono   imprese   interessate
all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di  realizzazione  dell'opera,  anche  con
noli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi  compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei  relativi
contratti o dei subcontratti. 
  3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal  prefetto,
il gruppo  interforze  redige,  entro  trenta  giorni,  la  relazione
contenente i dati  e  le  informazioni  acquisite  nello  svolgimento
dell'attivita' ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha  disposto
l'accesso. 
  4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui  al  comma  3,  fatta
salva l'ipotesi di cui al  comma  5,  valuta  se  dai  dati  raccolti
possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e
nei  confronti  dei  soggetti  che  risultano  poter  determinare  in
qualsiasi  modo  le  scelte  o  gli  indirizzi  dell'impresa  stessa,
elementi  relativi  a  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 7. In tal caso, il
prefetto  emette,  entro  quindici  giorni  dall'acquisizione   della
relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva,  previa
eventuale audizione dell'interessato secondo le modalita' individuate
dal successivo comma 7. 
  5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia,  il
prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo  gli  atti
corredati dalla relativa documentazione al prefetto  competente,  che
provvede secondo le modalita' stabilite nel comma 4. 
  6.  Ai  fini  dell'adozione  degli   ulteriori   provvedimenti   di
competenza  di  altre  amministrazioni,  dell'informazione  e'   data
tempestiva  comunicazione,  anche  in  via  telematica,  a  cura  del
prefetto, ai seguenti soggetti: 
  a) stazione appaltante; 
  b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa  oggetto  di
accertamento; 
  c) prefetto che ha disposto l'accesso; 
  d) Osservatorio centrale  appalti  pubblici,  presso  la  direzione
investigativa antimafia; 
  e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture istituito presso l'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di  cui
all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163; 
  f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  g) Ministero dello sviluppo economico. 
  7. Il prefetto competente al  rilascio  dell'informazione,  ove  lo
ritenga utile, sulla base della documentazione e  delle  informazioni
acquisite  invita,  in  sede  di  audizione  personale,  i   soggetti
interessati a produrre, anche allegando  elementi  documentali,  ogni
informazione ritenuta utile. 
  8.  All'audizione  di  cui  al  comma  7,  si   provvede   mediante
comunicazione   formale   da   inviarsi   al   responsabile    legale
dell'impresa,  contenente  l'indicazione  della  data  e  dell'ora  e
dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere sentito l'interessato
ovvero persona da lui delegata. 
  9.  Dell'audizione  viene  redatto  apposito  verbale  in   duplice
originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato. 
  10. I dati acquisiti nel corso degli accessi  di  cui  al  presente
articolo  devono  essere  inseriti  a  cura  della  Prefettura  della
provincia  in  cui  e'  stato  effettuato  l'accesso,   nel   sistema
informatico, costituito presso la Direzione investigativa  antimafia,
previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato  decreto  del  Ministro
dell'interno in data 14 marzo 2003. 
  11. Al fine di rendere omogenea la raccolta  dei  dati  di  cui  al
precedente comma su  tutto  il  territorio  nazionale,  il  personale
incaricato di effettuare le attivita' di accesso e  accertamento  nei
cantieri si avvale di apposite schede informative  predisposte  dalla
Direzione  investigativa  antimafia  e  da  questa  rese  disponibili
attraverso il collegamento telematico di  interconnessione  esistente
con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. 
 
          Note all'art. 93: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 comma 10  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              "Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
          lavori, servizi e forniture. 
              (art. 6, commi 5 - 8, legge n.  n.  537/1993;  art.  4,
          legge n. n. 109/1994; art. 13, decreto del Presidente della
          Repubblica n. 573/1994) 
              1- 9 (omissis). 
              10.  E'  istituito  il   casellario   informatico   dei
          contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  presso
          l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina
          il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori,
          servizi e forniture, nonche' le modalita' di  funzionamento
          del  sito  informatico  presso  l'Osservatorio,  prevedendo
          archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi
          dei programmi  non  ancora  scaduti  e  per  atti  scaduti,
          stabilendo altresi' il  termine  massimo  di  conservazione
          degli atti nell'archivio degli  atti  scaduti,  nonche'  un
          archivio  per  la  pubblicazione  di  massime   tratte   da
          decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.".