Art. 94 
 
 
               Effetti delle informazioni del prefetto 
 
  1.  Quando  emerge  la  sussistenza  di  cause  di  decadenza,   di
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo  di
infiltrazione  mafiosa,  di  cui  all'articolo   84,   comma   4   ed
all'articolo 91, comma 7, nelle societa'  o  imprese  interessate,  i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e  2  cui  sono  fornite  le
informazioni  antimafia,   non   possono   stipulare,   approvare   o
autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o
comunque consentire le concessioni e le erogazioni. 
  2. Qualora il  prefetto  non  rilasci  l'informazione  interdittiva
entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori  o  forniture  di
somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la  sussistenza
di una causa di divieto indicata  nell'articolo  67  o  gli  elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, ed all'articolo 91 comma 7, siano accertati  successivamente
alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83,  commi
1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e
le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento  del
valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese  sostenute
per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 
  3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e  2,  non  procedono
alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in  cui
l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di  fornitura  di
beni   e   servizi   ritenuta   essenziale   per   il   perseguimento
dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non  sia
sostituibile in tempi rapidi. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano  anche  nel
caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.