Art. 95 
 
 
             Disposizioni relative ai contratti pubblici 
 
  1. Se taluna  delle  situazioni  da  cui  emerge  un  tentativo  di
infiltrazione  mafiosa,  di  cui  all'articolo  84,   comma   4,   ed
all'articolo 91, comma 7,  interessa  un'impresa  diversa  da  quella
mandataria  che  partecipa  ad   un'associazione   o   raggruppamento
temporaneo di imprese, le cause di divieto o di  sospensione  di  cui
all'articolo  67  non  operano  nei  confronti  delle  altre  imprese
partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa  o  sostituita
anteriormente alla stipulazione del contratto. La  sostituzione  puo'
essere effettuata  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  delle
informazioni del prefetto  qualora  esse  pervengano  successivamente
alla stipulazione del contratto. 
  2. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  anche  nel  caso  di
consorzi non obbligatori. 
  3. Il  prefetto  della  provincia  interessata  all'esecuzione  dei
contratti  di  cui  all'articolo  91,  comma   1,   lettera   a)   e'
tempestivamente   informato   dalla   stazione    appaltante    della
pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari
sulle imprese  locali  per  le  quali  il  rischio  di  tentativi  di
infiltrazione  mafiosa,  nel  caso  di  partecipazione,  e'  ritenuto
maggiore. L'accertamento di una delle situazioni  da  cui  emerge  un
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma  4,
ed all'articolo 91, comma 7, comporta il divieto  della  stipula  del
contratto, nonche' del subappalto, degli  altri  subcontratti,  delle
cessioni o dei cottimi, comunque  denominati,  indipendentemente  dal
valore.