Art. 93. 
 
  Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie  familiari
e personali e gli altri  scritti  della  medesima  natura,  allorche'
abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimita' della
vita  privata,  non  possono  essere  pubblicati,  riprodotti  od  in
qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso
dell'autore,  e,  trattandosi  di  corrispondenze  epistolari  e   di
epistolari, anche del destinatario. 
 
  Dopo la morte dell'autore o del destinatario  occorre  il  consenso
del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori;  mancando
il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in
loro mancanza, degli ascendenti e dei  discendenti  diretti  fino  al
quarto grado. 
 
  Quando le persone indicate nel comma precedente siano piu' e vi sia
tra  loro  dissenso,  decide  l'autorita'  giudiziaria,  sentito   il
pubblico ministero. 
 
  E' rispettata, in ogni caso, la volonta' del defunto quando risulti
da scritto.