Art. 139.
                    (Nomina dei membri ordinari)

  I   membri   ordinari   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
amministrazione  sono  nominati  con  decreto  del  presidente  della
Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri.
  Sono membri ordinari:
    a) il Ragioniere generale dello Stato;
    b)  due  magistrati  del Consiglio di Stato e due della Corte dei
conti  con  qualifica  non  inferiore  a  consigliere  designati  dai
rispettivi presidenti;
    c)  quattro  impiegati designati dal presidente del Consiglio dei
ministri  con  qualifica  non inferiore ad ispettore generale, di cui
almeno due preposti ad uffici periferici;
    d)  un  direttore  generale  per  ciascun ministero designato dal
rispettivo ministro;
    e)   due   sostituti  avvocati  generali  dello  Stato  designati
dall'avvocato generale;
    f)  due professori ordinari di universita' designati dal ministro
per la pubblica istruzione;
    g)  quindici  dipendenti  dello  Stato  di cui tre delle carriere
direttive,  tre  delle  carriere  di  concetto,  tre  delle  carriere
esecutive,  tre  delle  carriere  del  personale ausiliario e tre del
personale   salariato   eletti  con  sistema  maggioritario  mediante
votazione   di  due  candidati,  dagli  impiegati  appartenenti  alle
rispettive  carriere e, per i rappresentanti del personale salariato,
dai salariati stessi.
  I   membri   ordinari   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
amministrazione,  ad  eccezione  di quello di cui alla lettera a) del
comma  precedente,  permangono  in  carica  tre anni e possono essere
confermati.
  Il  Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione
da scegliersi tra i membri ordinari di cui alle lettere b), c), d).