Art. 139. (Nomina dei membri ordinari) I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati con decreto del presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Sono membri ordinari: a) il Ragioniere generale dello Stato; b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere designati dai rispettivi presidenti; c) quattro impiegati designati dal presidente del Consiglio dei ministri con qualifica non inferiore ad ispettore generale, di cui almeno due preposti ad uffici periferici; d) un direttore generale per ciascun ministero designato dal rispettivo ministro; e) due sostituti avvocati generali dello Stato designati dall'avvocato generale; f) due professori ordinari di universita' designati dal ministro per la pubblica istruzione; g) quindici dipendenti dello Stato di cui tre delle carriere direttive, tre delle carriere di concetto, tre delle carriere esecutive, tre delle carriere del personale ausiliario e tre del personale salariato eletti con sistema maggioritario mediante votazione di due candidati, dagli impiegati appartenenti alle rispettive carriere e, per i rappresentanti del personale salariato, dai salariati stessi. I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ad eccezione di quello di cui alla lettera a) del comma precedente, permangono in carica tre anni e possono essere confermati. Il Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione da scegliersi tra i membri ordinari di cui alle lettere b), c), d).