Art. 140.
                            (Guarentigie)

  I  membri  ordinari,  durante  l'esercizio  di  tale  loro ufficio,
possono essere collocati a riposo solo a domanda o per raggiungimento
dei limiti massimi di eta' o di servizio.
  Gli  stessi  non possono essere collocati di ufficio in aspettativa
od   a   riposo   per   infermita',  ne'  sottoposti  a  procedimento
disciplinare, se non previo parere favorevole del Consiglio superiore
della  pubblica  amministrazione.  Tale parere e' altresi' necessario
perche'   possa   iniziarsi,   dopo   la   cessazione  dalla  carica,
procedimento  per addebiti relativi all'esercizio di questa o ad essa
connessi.
  I  membri  ordinari  durante  lo  stesso periodo non possono essere
trasferiti,  se  non  a  domanda  o  con  il loro consenso, a sede di
servizio  diversa  da quella in cui si trovavano assegnati al momento
della nomina.