Art. 143
                              (Sezioni)

  Il  presidente  del  Consiglio  dei  ministri, con proprio decreto,
stabilisce entro il mese di gennaio, di ogni anno la destinazione dei
membri   del  Consiglio  superiore  a  ciascuna  sezione  nonche'  la
ripartizione  fra  queste  degli  affari  di competenza del Consiglio
stesso.
  E'  pero'  in  facolta'  del  presidente  del  Consiglio  superiore
deferire  alle  sezioni  riunite  in  adunanza generale gli affari di
particolare importanza.