Art. 144.
                            (Segreteria)

  Il    segretario    del    Consiglio   superiore   della   pubblica
amministrazione  e' nominato con decreto del presidente del Consiglio
dei  ministri  di  concerto col ministro preposto all'amministrazione
cui  l'impiegato  appartiene  ed  e'  scelto  tra gli impiegati delle
amministrazioni  dello  Stato con qualifica non inferiore a direttore
di divisione.
  Con  le  stesse  modalita' di cui al comma precedente sono nominati
due segretari di sezione.
  Il  segretario  del  Consiglio  superiore ed i segretari di sezione
sono collocati nella posizione di fuori ruolo.
  All'ufficio  di  segreteria  sono  comandati  impiegati dello Stato
entro i limiti stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il ministro per il tesoro.