Art. 145.
                             (Adunanze)

  Il    presidente    del    Consiglio   superiore   della   pubblica
amministrazione distribuisce i singoli affari tra le sezioni, secondo
la competenza a ciascuna di esse attribuita a norma dell'art. 143.
  Il presidente di sezione nomina il relatore tra i membri ordinari e
fissa  l'adunanza  per  la  discussione.  Alla  adunanza  assiste  il
segretario della sezione.
  Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del
Consiglio superiore e vi assiste il segretario del Consiglio stesso.
  Le deliberazioni dell'adunanza generale sono prese a maggioranza di
voti  e  con  la  presenza di almeno la meta' dei membri ordinari del
Consiglio superiore.
  Le  deliberazioni  di ciascuna sezione sono prese a maggioranza, di
voti e con la presenza di almeno la meta' dei propri membri ordinari.