Art. 56. 
 
  Senza pregiudizio dei provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria  e
dell'autorita' di pubblica sicurezza, lo stato delle cose  nel  luogo
di  un  infortunio  non  puo'  essere  mutato  fino  all'arrivo   del
funzionario del Corpo delle miniere, salvo il caso di pericolo per la
sicurezza delle persone o della lavorazione.